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Nuove norme in materia ambientale - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per tutte le aziende (anche quelle artigiane con meno di quattro dipendenti).

Con la nuova normativa ambientale viene confermato l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per le imprese che già con la precedente normativa ne erano soggette. Tale obbligo riguarda anche tutte le imprese artigiane, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. Siamo quindi di fronte ad una novità molto importante, che impone in particolare alle imprese artigiane che in precedenza non tenevano il registro di carico e scarico, di munirsene al più presto, visto che la normativa è applicata dal 29 aprile 2006. In pratica i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti sono:

  • le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi
  • le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali pericolosi
  • le imprese che trasportano rifiuti
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione (degli stessi)
  • le imprese che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti
  • I consorzi istituiti con le finalità di recupero di particolare tipologie di rifiuti.

Ovviamente per i rifiuti prodotti e smaltiti tramite il servizio pubblico, dove espressamente previsto dal comune con apposita delibera di assimilazione agli urbani o specifica regolamentazione non vi è obbligo della tenuta del registro. Da questo punto di vista suggeriamo comunque di seguire con attenzione le prossime comunicazioni, riguardanti la normativa ambientale e nello specifico quanto riporteremmo in relazione alla tassa o tariffa sui rifiuti, che potrebbe comportare per molte aziende il non potere utilizzare il servizio pubblico e quindi di rientrare nell'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Sono invece esonerati dall'obbligo della tenuta del registro, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.

Va comunque precisato che l'obbligo del la tenuta del registro per i soggetti che producono rifiuti speciali non pericolosi riguarda esclusivamente:

  • i rifiuti da lavorazioni artigianali
  • i rifiuti da lavorazioni industriali
  • i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Le annotazioni da riportare nei registri devono essere effettuate:

- per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

I registri inoltre devono essere numerati e vidimati.

Chi deve tenere i registri e dove tenerli

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché preso la sede dei commercianti e degli intermediari.

Molto importante

La normativa prevede la possibilità esclusiva della tenuta dei registri dei produttori, nei termini di seguito riportati, presso le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi. Va precisato questo aspetto in quanto ripetutamente vi sono soggetti, che non sono associazioni di categoria, che dichiarano di potere tenere presso di loro i registri carico e scarico dei produttori dei rifiuti. Ovviamente la cosa non è possibile, ma anzi fa scattare inevitabilmente le sanzioni stabilite dalla normativa, ovviamente a carico delle aziende che producono rifiuti. Si riporta di seguito, il comma 4, dell'articolo 190, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non necessità certamente di interpretazioni, vista la chiarezza dello stesso:

"i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi".

L'Associazione Artigiani, su richiesta di molte aziende, ha da anni organizzato il servizio Gestambiente che prevede la tenuta e la gestione del registro dei rifiuti per i produttori che lo richiedono. Per le aziende che invece vogliono gestire direttamente il registro, è stato peraltro organizzato il servizio Gestambiente on line, che permette alle stesse di organizzare la tenuta dello stesso via internet.

In ogni ufficio territoriale dell'Associazione possono essere illustrati i due servizi.

Le sanzioni

Data l'importanza dell'adempimento è opportuno precisare qual è il rischio sanzionatorio per la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti o del mancato aggiornamento dello stesso:

Tipo di reato

Sanzione applicata

Omissione della tenuta del registro dei rifiuti o tenuta incompleta dello stesso (se rifiuti non pericolosi)

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00. Le sanzioni sono ridotte rispettivamente da euro 1.040,00 a euro 6.200,00, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiori ai 15 dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno

Omissione della tenuta del registro dei rifiuti o tenuta incompleta dello stesso (se rifiuti pericolosi)

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500,00 a euro 93.000,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore. Le sanzioni sono ridotte rispettivamente da euro 2.070,00 a euro 12.400,00, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiori ai 15 dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno

 

 

 

 

 

 

Eventuale informazioni possono essere richieste o agli uffici territoriali o all'ufficio ambiente dell'associazione artigiani (tel. 0444/386759).

 

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