Servizi alle imprese
Certificazioni ambientali
Bilanci ambientali
Energia
 
GAL Montagna Vicentina
Azioni GAL
SGA Settoriali
Introduzione al progetto
Progetto
Relazioni attivita'
Normativa
News ambiente
Iniziative
Quest. autovalutazione
Contributi e agevolazioni
Link

Per informazioni
Divisione Ambiente
Via E. Fermi, 249
36100 Vicenza
Tel. 0444.386754
Fax 0444.386748
E-mail:
p.carmignato
@vi.artigianinet.com

EDILI E AFFINI ALL'EDILIZIA - MOVIMENTO TERRA …

INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI MATERIALI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ESCAVAZIONE

(tutta la documentazione normativa può essere richiesta alla divisione ambiente dell'associazione artigiani della provincia di Vicenza - tel. 0444/386758)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 21 gennaio 2005, pubblicata nel bollettino della Regione del Veneto n. 22 del 1° marzo 2005. Tale delibera sostituisce integralmente la precedente n. 1126 del 23 aprile 2004 (pubblicata su Informa Impresa n. 40 del 12 novembre 2004).

Con la delibera della Giunta Regionale n. 80 del 21 gennaio 2004, sono state definiti i nuovi indirizzi e le linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di escavazione cui devono attenersi i soggetti pubblici che i privati. Si riportano di seguito alcuni dei contenuti della

delibera.

Nelle premesse viene specificato che:

- l'art. 1, commi 17, 18 e

1) il decreto "Ronchi" stabilisce l'esclusione dal campo di applicazione del medesimo decreto in materia di rifiuti, i seguenti materiali:

  • le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
  • i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal DM dell'ambiente 25/10/1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tale quale come prodotto.

In pratica i materiali di cui sopra non sono rifiuti se non sono contaminati da inquinanti.

2) La legge "Lunardi" riguardante la delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, confermando che le terre e rocce di scavo non costituiscono rifiuti e sono perciò esclusi dalla normativa sui rifiuti, ne ha anche fornito una sorta di interpretazione autentica.

3) la legge comunitaria 306/2003 all'art. 23, ha introdotto una serie di condizioni per l'esclusione delle terre e rocce di scavo dalla disciplina dei rifiuti:

  • le terre e rocce di scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto stesso approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA, semprechè la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti;
  • il rispetto dei limiti può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo;
  • i limiti massimi accettabili sono individuati in apposita tabella (siti ad uso commerciale e industriale) salvo che la destinazione urbanistica non richieda un limite inferiore;
  • per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati si intende anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, purchè sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA, a condizione che siano rispettati i limiti sopraindicati e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato;
  • nei casi in cui le terre e rocce di scavo siano destinate a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.

Da quanto sopra risulta confermato come non debba considerarsi rifiuto la terra e roccia proveniente da scavo che abbia una composizione non eccedente i limiti di concentrazione previsti dal D:M: n. 471/1999, purchè tale materiale sia utilizzato solo nell'ambito delle destinazioni previste dal progetto di intervento approvato dall'autorità competente.

Le considerazioni esposte possono essere estese anche al materiale derivante dallo scavo dei corsi d'acqua, trattandosi comunque di terreno delle sponde o di terreno franato dalle sponde e sedimentato sul fondo del corso d'acqua.

I contenuti della delibera

Il parere dell'ARPAV è reso a titolo gratuito nel solo caso di opere pubbliche, all'autorità competente all'approvazione del progetto che prevede il riutilizzo dei materiali di scavo.

Qualora i materiali oggetto di escavazione superino i limiti di accettabilità stabiliti dall'apposito decreto, dovranno essere avviate le procedure di caratterizzazione previste dal "decreto Ronchi" per l'intero sito dal quale i materiali sono stati scavati.

I materiali derivanti dalle operazioni di escavazione, anche di corsi d'acqua, non sono classificati come rifiuti nei casi in cui sussistano le seguenti condizioni:

    1- non superano i limiti di accettabilità previsti da apposito decreto, per la destinazione urbanistica del sito dove gli stessi vengono reimpiegati;

    2- l'utilizzo deve avvenire:

  • se l'opera o l'intervento sono assoggettati alla disciplina relativa al VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), secondo le previsioni del progetto che ne prevede l'utilizzo e che abbia ottenuto il relativo giudizio di compatibilità ambientale positivo o condizionato;
  • se l'opera o l'intervento non sono assoggettati alla disciplina relativa al VIA, secondo le previsioni del progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, previo parere del Dipartimento provinciale dell'ARPAV territorialmente competente.

In tutti gli altri casi, i materiali derivanti da operazioni di scavo sono classificati come rifiuti.

Procedure per i materiali derivanti da lavori di risezionamento e vivificazione di corsi d'acqua

Il progetto dovrà prevedere il riutilizzo dei materiali derivanti dai lavori di risezionamento e vivificazione di corsi d'acqua: Eventuali materiali non riutilizzabili direttamente potranno essere riutilizzati, nell'ambito dello stesso progetto, mediante stendimento sui terreni limitrofi, anche ad uso agricolo, a condizione che siano rispettati i limiti previsti dall'apposito decreto; eventuali rifiuti di altra natura devono essere rimossi e destinati a smaltimento/recupero separato.

Nel caso di lavori da eseguire su corsi d'acqua, deve essere presentato all'autorità competente all'approvazione il progetto degli interventi di scavo e risezionamento dei canali del comprensorio di competenza. Il progetto deve essere corredato da adeguata documentazione cartografica tesa ad individuare puntualmente i tratti di canale interessati ed i bacini serviti.Vanno inoltre allegate al progetto tutte le informazioni necessarie a definire il corso d'acqua interessato dai lavori secondo il schema che segue:

a) tratti non interessati dagli effetti di scarichi di acque reflue industriali, né da scarichi di acque reflue domestiche e/o urbane o altre fondi di pressione di entità tale da determinare un potenziale rischio di inquinamento dei materiali. In questo caso si può provvedere all'utilizzo dei materiali, anche in assenza di analisi chimiche dei materiali stessi, nel rispetto del progetto approvato sul quale l'ARPAV provinciale ha espresso il proprio parere;

b) tratti interessati dagli effetti di scarichi di acque reflue industriali e/o da scarichi di acque reflue domestiche e/o urbane d entità tale da determinare un potenziale rischio di inquinamento dei materiali. In questo caso si deve procedere alle analisi chimiche dei materiali per i parametri necessari secondo apposita griglia di campionamento

In relazione alle caratteristiche analitiche dei materiali si possono configurare le seguenti situazioni:

1) il campione analizzato rispetta tutti i limiti di concentrazione dei parametri individuati e indicati: in questo caso si può procedere all'utilizzo dei materiali o al distendimento degli stessi, essendo esclusi dalla disciplina dei rifiuti;

2) il campione utilizzato non rispetta i limiti di concentrazione per i parametri individuati e indicati: in questo caso non si può utilizzare o effettuare il distendimento dei rifiuti e si deve provvedere alla gestione degli stessi con le modalità previste dalla normativa sui rifiuti, ed inoltre si dovrà attivare le procedure previste dal decreto ministeriale 471/99, in quanto soggetto interessato e non responsabile della contaminazione riscontrata

Nei casi indicati al punto b):

  • è vietato il distendimento dei materiali nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano;
  • il proponente del progetto deve comunicare al Comune, alla Provincia, all'ARPAV provinciale, con almeno 15 giorni di anticipo la data di inizio delle operazioni di scavo e risezionamento del canale e il luogo dove si svolgeranno tali lavori;
  • il proponente il progetto deve tenere presso la propria sede un registro delle operazioni effettuate in cui devono essere riportati, per ogni tratto di canale, i seguenti dati:
  1. data inizio delle operazioni di scavo e risezionamento del canale;
  2. quantità di materiali scavati;
  3. quantità di materiali distesi e luogo interessato;
  4. quantità di materiali utilizzati per realizzare opere pubbliche.

Procedure per interventi di scavo in aree pubbliche e private

Caso 1

Nel caso in cui il materiale derivi da interventi di escavazione da eseguirsi su aree pubbliche o private, l'indagine ambientale dovrà essere eseguita qualora:

  • nell'area siano presenti serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE;
  • l'area è interessata da attività che rientrano fra quelle definite dal decreto 185 del 16 maggio 1989;
  • nell'area sono localizzati impianti assoggettati alla disciplina del d.lgs 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
  • le aree siano ricompresse nel perimetro di attività industriali rientranti nelle categorie di cui all'allegato 1 di cui al d.lgs. n. 372/1999 (IPPC);
  • le aree siano interne a impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ;
  • l'area sia o sia stata interessata da interventi di bonifica

Nei casi di cui sopra l'indagine ambientale dovrà essere eseguita utilizzano appositi criteri e metodi stabiliti sulla base di norme specifiche.

Qualora le risultanze di tale indagine non evidenzino il superamento dei limiti di concentrazione previsti, le stesse dovranno essere allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'intervento e comunicate anche alla provincia e all'ARPAV interessata. Qualora invece si riscontri il superamento dei limiti di concentrazione previsti, dovranno essere avviate le procedure di bonifica per l'intero sito del quali i materiali sono stati scavati )in questo caso il materiale da scavo deve considerarsi rifiuto).

In relazione a quanto riportato nel "Caso 1", si evidenzia che uno dei criteri fondamentali da assumere è quello secondo il quale deve essere evitato il trasferimento di un possibile inquinamento da un luogo ad un altro. Inoltre si segnala che anche i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto in quanto hanno concentrazioni dei vari parametri inferiori a quelli stabiliti, possono essere riutilizzati in aree con destinazione urbanistica industriale o commerciale a condizione che:

  • sia accertata la provenienza del materiale da scavo;
  • sia stata effettuata una campagna conoscitiva che consenta di caratterizzare, dal punto di vista geologico, idrogeologico e chimico fisico, lo stato di qualità dell'area individuata per il riutilizzo del materiale da scavo;
  • l'apporto dei materiali di scavo non comporti un peggioramento delle caratteristiche chimiche del sito di destinazione;
  • il materiale di scavo sottoposto ai test di cessione (D.M.471/1999) abbia un eluato conforme ai limiti stabiliti.

Caso 2

Nel caso in cui il materiale derivi da lavori di scavo, quali ad esempio, per fondazioni, per realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, ecc., realizzati in aree che non presentano nessuna delle caratteristiche previste citate nel "caso 1" le indagini analitiche dovranno essere condotte solo nel caso in cui il sito di scavo sia collocato:

  • in una fascia di 100 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico;
  • in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.

Ricorrendo tali circostanze, le operazioni di campionamento dovranno essere eseguite mediante sondaggi o trincee, spinti in profondità massima di 1,00 m dal piano campagna, secondo una griglia che preveda un punto di indagine ogni 5.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo. L'analisi dovrà essere eseguita su un campione medio prelevato alla quota da p.c 0,000 a - 1,00 m. Per l'analisi sono definiti i parametri da verificare.

Il superamento dei limiti tabellari determina l'attivazione delle procedure di bonifica.

E' fatta comunque salva la possibilità che il proponente il progetto dimostri che il superamento dei limiti tabellari è determinato:

  1. dai valori di fondo naturale per i parametri inorganici;
  2. dalla presenza di inquinamento diffuso, imputabile alla collettività indifferenziata e determinata da fonti diffuse

Il riutilizzo del materiale di scavo nella ipotesi del "Caso 2" sarà possibile decorsi 30 giorni dalla presentazione della documentazione all'ARPAV, ritenendosi in tal caso favorevolmente acquisito il parere della stessa.

 

G.A.L. Montagna Vicentina S.c.a.r.l. - Programma LEADER +