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Divisione Ambiente
Via E. Fermi, 249
36100 Vicenza
Tel. 0444.386754
Fax 0444.386748
E-mail:
p.carmignato
@vi.artigianinet.com

Piano regionale per la tutela delle acque
Ripubblicata nel Bollettino regionale del 3 maggio 2005, la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 4453 del 29 dicembre 2004, che stabilisce le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici significativi, ed inoltre le norme tecniche di attuazione.


Nell'ambito della norme tecniche pubblicate, va posta una particolare attenzione da parte delle aziende a quanto di seguito riportato:

art. 10 . Adempimenti finalizzati alla riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose
comma 2

I titolari degli stabilimenti che svolgono attività di produzione, trasformazione o utilizzazione delle sostanze pericolose elencate nel decreto ministeriale 367/2003, devono eseguire un autocontrollo mensile delle proprie acque reflue scaricate, per accertare se le sostanze pericolose siano presenti in concentrazione superiore al limite di rilevabilità della metodica analitica adottata. I risultati analitici devono essere trasmessi all'ARPAV e all'ente che ha autorizzato lo scarico . Qualora le analisi confermino la presenza delle sostanze pericolose, è obbligatorio installare idonei strumenti di monitoraggio.
L'elenco delle sostanze pericolose di cui al decreto ministeriale 367/2003, è ha disposizione presso la divisione ambiente dell'Associazione Artigiani della provincia di Vicenza

Art 18. definizioni

Se ne riportano alcune:
- rete fognaria: il sistema di condotte a tenuta per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane
- impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del refluo ad essa convogliato dai collettori fognari
- acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato
- acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche
- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento
- stabilimento industriale: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (a disposizione presso la divisione ambiente dell'Associazione Artigiani della provincia di Vicenza), ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di dette sostanze allo scarico

art. 20 . obblighi di collettamento
comma 10

I progetti delle reti di fognatura devono comprendere anche tutte le opere di allacciamento delle utenze. Il gestore provvede, a propria cura e spese, alla realizzazione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento e del relativo pozzetto in corrispondenza del confine di proprietà, mentre sono a carico dei private le opere di allacciamento fino al suddetto pozzetto. Nel caso in cui l'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico ed il tratto in proprietà privata, sia realizzato dal gestore, quest'ultimo può rivalersi sul privato limitatamente alle spese sostenute. La spesa deve essere preventivamente quantificata.

Art. 21. sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche

Per le installazioni o edifici isolati non collettabili alla rete fognaria pubblica, e comunque fino alla potenzialità di 50 Abitanti equivalenti, è ammesso l'uso di uno dei seguenti sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche ovvero di tecnologie diverse, in grado di garantire almeno analoghi risultati:
a) in caso di recapito in acque superficiali, deve essere prevista una vasca tipo Imhoff seguita da dispersione su terreno (eventualmente piantumato) con drenaggio (e fondo impermeabilizzato se il terreno non è naturalmente impermeabile) e scarico in corpo idrico superficiale.
b) In caso di scarico su suolo, in presenza di terreni permeabili e di falde acquifere sufficientemente profonde e protette, è possibile l'impiego di vasche Imhoff con dispersione del refluo in trincee o letti di subirrigazione
c) In caso di falda vulnerabile, l'effluente della vasca tipo Imhoff deve essere fatto passare in filtri di sabbia con drenaggio, seguiti da dubirrigazione su terreno (eventualmente filtoprotetta su suolo piantumato, utilizzando specie ad elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, salici, ontani).
Per potenzialità maggiori ai 50 abitanti equivalenti si applicano i sistemi di trattamento previsti e riportati in altro articolo del testo delle norme tecniche.

Art. 34 - acque reflue assimilabili alle acque domestiche

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque (ci si riferisce in particolare a quelle tipiche dell'artigianato):
………………
- aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:
- le acque reflue provenienti da attività di servizio quali:
· laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
· lavanderie e stirerie che siano rivolte esclusivamente all'utenza residenziale e che abbiano al massimo due lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico;
· attività di vendita al dettaglio con generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue industriali;
- le acque reflue provenienti da ogni altra attività industriale, artigianale o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di alla specifica tabella riportata nell'articolo (a disposizione presso la divisione ambiente dell'Associazione artigiani della provincia di Vicenza).

E' ammesso lo scarico secondo le modalità indicate all'articolo 21 (vedi sopra), per gli insediamenti citati, qualora la loro potenzialità sia inferiore a 50 abitanti equivalenti.

Tutti gli scarichi diversi da quelli indicati sopra, e riportati in questo articolo, devono rispettare i limiti per le acque reflue industriali.

Art. 36 - acque reflue industriali

Gli scarichi di acque reflue industriali sono sempre soggetti al rispetto di appositi limiti stabiliti in apposite tabelle.
E' vietato lo scarico al suolo delle acque reflue industriali. E' ammessa deroga al divieto di scarico su suolo per quelli che sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte di benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali Sono definite nell'articolo le distanze, in relazione al corpo idrico superficiale, oltre le quali è ammesso lo scarico al suolo.
E' ammessa deroga al divieto di scarico sul suolo anche per le acque provenienti dalla lavorazione delle rocce naturali e degli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i fanghi siano costituiti solo da acqua ed inerti naturali e non vi sia danneggiamento delle falde o rischio di instabilità per i suoli. La deroga deve essere richiesta all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
Le reti di scarico di acque reflue industriali, di nuova realizzazione, devono prevedere linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque di raffreddamento e le acque meteoriche. In caso di dimostrata impossibilità tecnica, devono essere predisposti idonei punti di campionamento, che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue di processo, prima della loro miscelazione con le atre.
Per gli scarichi che recapitano in canali o scoli consortili o condotte di proprietà di terzi, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione del nulla-osta da parte del competente consorzio di bonifica o del proprietario.

Art. 37. Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in fognatura purché rispettino le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il gestore non provveda a stabilire limiti di emissione per lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali, esse dovranno rispettare i limiti dell'apposita tabella della normativa.

Art. 38. acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia

Sono considerate aree esterne adibite ad attività produttiva tutte le aree scoperte ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici oppure in cui avvengano lavorazioni con qualche sistematicità, a causa dei quali vi sia il rischio significativo di dilavamento di sostanze indesiderate.. In questo caso, le acque di dilavamento sono considerate acque reflue industriali e, dunque sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione.

Art. 39. prime indicazioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica
Comma 2

Nei territori dei comuni, della regione, ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi ed elencati in apposita tabella (a disposizione presso la divisione ambiente dell'Associazione artigiani della provincia di Vicenza), sono sospese le istruttorie relative a ricerca a nuove concessioni di derivazione di acque ad eccezione delle istanze:
a) per uso termale e minerale;
b) per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;
c) per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica, purché prevedano derivazioni con una portata media, su base annua, non superiore a 6 lt/sec;
d) per scopi geotermici o di scambio termico, per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda così come previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 152 del 1999.
Si riporta l'elenco dei comuni della provincia di Vicenza ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi.

Altavilla Vicentina Arcugnano arzignano Bassano del Grappa Bolzano Vicentino
Breganze Brendola Cornedo Vicentino Costabissara Creazzo
Dueville Fara Vicentino Gambellara Gambugliano Grancona
Grumolo delle Abbadesse Isola Vicentina Longare Lonigo Malo
Marano Vicentino Marostica Mason Vicentino Molvena Montebello Vicentino
Montecchio Maggiore Montecchio Precalcino Monte di Malo Monteviale Monticello Conte Otto
Montorso Vicentino Mussolente Nove Pianezze Piovene Rocchette
Pozzoleone Quinto Vicentino Romano d'Ezzelino Rosà Rossano Veneto
Sandrigo Santorso San Vito di Leguzzano Sarcedo Sarego
Schiavon Schio Sovizzo Tezze sul Brenta Thiene
Torri di Quartesolo

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni sul problema degli scarichi delle acque reflue e dei pozzi artesiani, può essere contattata la divisione ambiente dell'Associazione Artigiani della provincia di Vicenza (Tel. 0444/386759)

G.A.L. Montagna Vicentina S.c.a.r.l. - Programma LEADER +