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Divisione Ambiente
Via E. Fermi, 249
36100 Vicenza
Tel. 0444.386754
Fax 0444.386748
E-mail:
p.carmignato
@vi.artigianinet.com

Obblighi per i detentori di apparecchi contenenti PCB

Con legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 96, del 27/04/05, all'articolo 18, viene precisato che lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB, soggetti ad inventario ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 22/05/1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti è effettuato nel rispetto del seguenti tempi:
a) la dismissione di almeno il 50% degli apparecchi detenuti alla data del 31/12/02 deve avvenire entro il 31/12/2005
b) la dismissione di almeno il 70% degli apparecchi detenuti alla data del 31/12/02, deve avvenire entro il 31/12/07
c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31/12/02, deve avvenire entro il 31/12/09
d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,0005% in peso, possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto dell condizioni stabilite dall'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 1999. "Art. 5, comma 4 - I trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previsti dal presente decreto solo se sono in buono stato funzionale, non presentano perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica, che saranno indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rispetto delle predette condizioni deve risultare da apposita comunicazione effettuata dal detentore alla provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore e resa ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In assenza della predetta comunicazione, i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati."

Gli apparecchi dimessi e i PCB in esso contenuti, devono essere conferiti ai soggetti autorizzati ai fini del loro smaltimento..
I soggetti autorizzati allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti, avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento.
Fermo restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22/05/1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi previsti sopra (entro sei mesi data conferimento) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui sopra, nonché con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti

Art. 3 del decreto legislativo n. 209 del 22/05/1999

Inventario.
1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm(elevato a)3 , inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm(elevato a)3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo;
b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.
2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.
3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti. Tale comunicazione è effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati così raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome

Per informazioni contattare la divisione ambiente dell'Associazione Artigiani della provincia di Vicenza (tel. 0444 / 386759)

 

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