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INDIRIZZI OPERATIVI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE DISCARICHE
Il deposito dei rifiuti presso un produttore degli stessi, se superiore ai 12 mesi si configura come una discarica

Si ritiene opportuno richiamare gli indirizzi operativi per la corretta applicazione della disciplina sulle discariche, approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 8 agosto 2003, n. 2454, che fanno riferimento alla specifica disciplina sulle discariche.

Definizione di discarica
E' un'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazione di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporanea per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.
Quanto sopra chiarisce che sia il deposito temporaneo che lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti se superano i limiti temporali previsti, sono considerati discarica, e di conseguenza soggetti alle autorizzazioni e alle procedure di valutazione ambientali specifiche.
Ciò significa che in anche in termini di sanzioni applicabili si fa riferimento, fra le altre, per il superamento dei limiti temporali (rifiuti non smaltiti dal produttore entro i 12 mesi, e in taluni casi anche in tempi inferiori), viene applicato quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si riporta di seguito:
" chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penali consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se la proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Personale adibito alla gestione delle discariche
Per individuare "e persone fisiche tecnicamente competenti" si deve fare riferimento alle previsioni, per quanto applicabili del decreto ministeriale n. 406/1998 "regolamento che disciplina l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti" che all'art. 11 detta i requisiti di idoneità tecnica che devono essere posseduti dai responsabili tecnici delle imprese tenute all'iscrizione all'Albo (gestione di impianti fissi di titolarità di terzi) e alle relative delibere dell'Albo nazionale:
- per quanto riguarda l'adeguata formazione professionale del personale, si ritiene che possa anche essere garantita attraverso l'attuazione del Piano di sorveglianza e controllo previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 36 del 2003 nel quale viene previsto che lo stesso deve garantire "l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione".

Realizzazione di nuove discariche
Per le nuove discariche per rifiuti inerti, pericolosi e non pericolosi, si applicano le disposizioni contenute nello specifico decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e del decreto ministeriale del 13 marzo 2003.

Discariche già autorizzate
Fino al 16 luglio 2005 le discariche già autorizzate al 27 marzo 2003, cioè le discariche in esercizio ed anche quelle che a tale data hanno conseguito il solo provvedimento di approvazione del progetto e quindi l'autorizzazione alla realizzazione, possono continuare a ricevere i rifiuti per i quali sono state autorizzate.

I titolari (o se delegati, i gestori) di discariche già autorizzate al 27 marzo 2003, per proseguire l'attività dovevano presentare entro il 27 settembre 2003 all'autorità competente all'approvazione del progetto, un piano di adeguamento della discarica sulla base delle indicazione del decreto legislativo 36 del 2003.

Anche se non rispondenti ai requisiti tecnici previsti dal decreto citato, le discariche hanno potuto continuare ad essere utilizzate, limitatamente per le porzioni (o lotti) già sottoposti a collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 3 del 2000, che doveva essere fatto entro il 27 settembre 2003. Per queste la tempistica e le modalità di adeguamento sono state previste in funzione della specifica fattibilità sotto il profilo tecnico ambientale, del piano di adeguamento. Le altre porzioni di discarica dovevano (comunque) essere adeguate alla normativa specifica in vigore, collaudate prima del conferimento dei rifiuti.

Il piano di adeguamento
Il Piano di adeguamento doveva individuare, in funzione delle specifiche fattibilità tecniche e ambientali, gli interventi da porre in essere per rendere l'impianto conforme alla nuova disciplina, e doveva contenere una serie di documenti riportati nel decreto legislativo 36 del 2003 e richiamati nella delibera della Giunta Regionale del Veneto richiamata in premessa.
Inoltre il titolare dell'autorizzazione non poteva e non può scegliere in quale categoria classificare la propria discarica, che di fatto è già definita nel decreto legislativo con la seguente correlazione:
- le discariche di seconda categoria, tipo A, debbono essere adeguate ai requisiti prescritti per quelle per rifiuti inerti,
- le discariche di prima categoria e di seconda categoria, tipo B, debbono essere adeguate ai requisiti prescritti per quelle per rifiuti non pericolosi,
- le discariche di seconda categoria, tipo C, e di terza categoria debbono essere adeguate ai requisiti prescritti per quelle per rifiuti pericolosi.
Non poteva costituire contenuto del piano l'individuazione dei rifiuti smaltibili nella discarica, che fino al 16 luglio 2005 saranno quelli per i quali il singolo impianto è già stato autorizzato (la presentazione del piano e la riclassificazione della discarica non comportano una automatica estensione dell'autorizzazione ai rifiuti che in base ai criteri del decreto ministeriale 13 marzo 2003 possono essere ammessi nel corrispondente nuovo tipo di discarica.
Per quanto riguarda le garanzie finanziarie si deve fare riferimento alla regolamentazione contenuta nella delibera della Giunta regionale del Veneto n. 2528 del 14 luglio 1999.
Il piano di adeguamento deve essere approvato dall'autorità competente, che autorizza la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissa i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione dello stesso, che non può in ogni caso essere successivo al
16 luglio 2009. La mancata approvazione del piano determina che l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica.
Effetti della presentazione del piano di adeguamento
Pur non prevedendo il decreto legislativo 36 del 2003 sanzioni per la mancata presentazione del piano di adeguamento nel termine prescritto, lo stesso prevede che la presentazione del piano costituisca presupposto per ottenere dall'autorità competente non solo l'approvazione dello stesso, con fissazione dei termini per provvedere ai relativi adeguamenti, e la riclassificazione della discarica, ma anche l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio; pertanto, la mancata presentazione del piano nei termini previsti determina l'impossibilità di proseguire nella gestione della discarica.

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