Servizi alle imprese
Certificazioni ambientali
Bilanci ambientali
Energia
 
GAL Montagna Vicentina
Azioni GAL
SGA Settoriali
Introduzione al progetto
Progetto
Relazioni attivita'
Normativa
News ambiente
Iniziative
Quest. autovalutazione
Contributi e agevolazioni
Link

Per informazioni
Divisione Ambiente
Via E. Fermi, 249
36100 Vicenza
Tel. 0444.386754
Fax 0444.386748
E-mail:
p.carmignato
@vi.artigianinet.com

Regione del Veneto

Pubblicata sul Bollettino regionale del 11/03/2005, n. 27 la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 338 del 11/02/05, riguardante l'aggiornamento delle "norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi r residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici".

Con la delibera richiamata nel titolo si modificano le precedenti indicazioni tecniche operative per le operazioni riguardanti l'utilizzo dei fanghi in agricoltura. Nello specifico l'utilizzo, per i fanghi non pericolosi, di depurazione, è ammesso solo se:
sono stati sottoposti a idoneo trattamento di stabilizzazione;
sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e/o correttivo del terreno;
non contengono sostanze tossiche e/o nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare fanghi di depurazione in attività agricole proprie o di terzi; a tale riguardo va sottolineato che il soggetto che esercita tale attività può essere sia il produttore stesso del fango, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra il produttore stesso del fango e agricoltore. E' evidente comunque che tale soggetto, in qualità di titolare dell'autorizzazione, è il responsabile del corretto spandimento dei fanghi, anche dal punto di vista delle responsabilità penali.
Per quanto riguarda invece la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il condizionamento e la stabilizzazione dei fanghi, destinati allo spandimento nel suolo a beneficio dell'agricoltura, questi rientrano nella disciplina prevista per il recupero dei rifiuti speciali.
Da tali attività sono comunque escluse le operazioni sui fanghi che avvengano nella "linea fanghi" approvata quale parte integrante del processo depurativo. In particolare:
la realizzazione e l'esercizio degli impianti di stabilizzazione e di condizionamento dei fanghi destinati allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura devono avvenire secondo quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del dlgs 22/97, nonché agli articoli 22,23,24,25,26, della L.R. n. 3/2000, anche qualora, nel caso di impianti di trattamento conto terzi, siano integrati con l'impianto di depurazione;
la realizzazione degli impianti di cui al punto precedente e la loro conduzione devono essere funzionali alle successive attività di stoccaggio, trasporto e utilizzazione dei fanghi, autorizzate ai sensi della normativa in vigore.
Per tutte le altre informazioni o per richieder copia della delibera, può essere contattata la divisione ambente dell'Associazione Artigiani della provincia di Vicenza (tel. 0444/386758)

G.A.L. Montagna Vicentina S.c.a.r.l. - Programma LEADER +