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DICHIARAZIONE AMBIENTALE ANNUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE - 30 APRILE 2005
Tramite gli uffici ambiente dell'Associazione Artigiani si possono effettuare le dichiarazioni ambientali annuali - MUD.
SCADENZA Il 30 aprile 2005 scade il termine per presentare alla Camera di Commercio il MUD, cioè la dichiarazione ambientale annuale.
La dichiarazione ambientale annuale (MUD)
La dichiarazione va presentata sia per i rifiuti destinati allo smaltimento che per quelli che vanno al recupero o riutilizzo. E' inoltre prevista anche per quest'anno la comunicazione inerente la gestione degli imballaggi. La dichiarazione da presentare alla Camera di Commercio di Vicenza, dovrà contenere i dati riguardanti l'anno 2004.
In sintesi
1) La dichiarazione ambientale annuale deve essere presentata entro il 30 aprile 2005 (leggere la premessa sopra riportata). 2) La dichiarazione ambientale va presentata sul Modello Unico di Dichiarazione ambientale - M.U.D., che è un apposito modulo stabilito per legge. 3) Vanno denunciati tutti i rifiuti prodotti e smaltiti nel 2004, e fra questi anche quelli riciclabili e/o destinati al riutilizzo. E' prevista anche la compilazione di una scheda per gli imballaggi obbligatoria solo per alcune attività (riportate di seguito); 4) deve essere versato, tramite apposito conto corrente intestato alla Camera di Commercio un diritto di segreteria. Tale diritto di segreteria corrisponde a Euro 15,00 se la dichiarazione viene presentata su supporto cartaceo, e a Euro 10,00 se presentata tramite supporto magnetico. Peraltro alcuni dati riguardanti il versamento dei diritti di segreteria dovranno essere riportati nella modulistica per la dichiarazione in questione. Il numero di conto corrente sul quale fare il versamento è il 13929369 intestato a: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Diritti di segreteria MUD - 36100 - Vicenza. Nella causale del versamento si deve riportare la dicitura "Diritti di segreteria MUD - Legge n. 70/94"
Le sanzioni previste dalla normativa per la mancata presentazione della denuncia sono particolarmente pesanti.
CHI DEVE PRESENTARLA (per le aziende)
- i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti; - i soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; - i commercianti e gli intermediari di rifiuti; - le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi (ci sono alcune eccezioni); - i produttori di imballaggi vuoti che effettuano, nel territorio nazionale, la prima cessione ad un utilizzatore sul mercato nazionale; - gli autoproduttori così some definiti dal CONAI; - gli importatori di imballaggi vuoti e pieni; - gli esportatori di imballaggi vuoti e pieni; - i riutilizzatori di imballaggi
A CHI VA PRESENTATO IL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)
Alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce. Nel caso specifico della nostra provincia, si deve consegnare alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza - sia alla sede di Vicenza in Piazzetta del Garofolino (nel retro di Corso Fogazzaro), sia alle sedi staccate della stessa Assieme alla denuncia dei rifiuti va compilata e consegnata agli uffici la ricevuta MUD fornita dalla Camera di Commercio. Questo significa che i soggetti obbligati devono presentare tante autonome dichiarazioni quante sono le unità locali nelle quali, durante il 2004, sono state svolte le attività oggetto della dichiarazione MUD.
La presentazione alla Camera di Commercio può essere effettuata mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata semplice senza avviso di ricevimento, oppure mediante consegna direttamente ad uno degli uffici di seguito riportati: Vicenza (corso Fogazzaro), Vicenza (via E. Fermi), Bassano del Grappa (Largo Parolini, 5), Lonigo ( Via. Q. Rossi, 24), Arzignano ( Via Trento, 21), Thiene (via Rasa, 1), Schio (via Pasini, 42), Valdagno (Corso Italia, 91).
COME VA PRESENTATO IL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE MUD
Può essere presentato sia su supporto cartaceo, che su supporto magnetico, obbligatoriamente su supporto magnetico per le figure che effettuano la gestione dei rifiuti. Se la denuncia o le denunce vengono presentate su dischetto o comunque su supporto informatico, bisogna che lo stesso abbia registrato tutti i dati secondo le specifiche ed i tracciati multirecord previsti in apposito decreto.
In caso di compilazione su supporto magnetico, i supporti medesimi possono recare le dichiarazioni relative a più unita locali. Su ciascun supporto magnetico deve essere apposta dal soggetto che compila il supporto un'etichetta esterna contenente le seguenti informazioni: * dati identificativi del soggetto che ha compilato il supporto (nome o ragione sociale, indirizzo, prefisso e numero telefonico); * oggetto "MUD 2004" * tipo di codifica e altre informazioni legate al supporto magnetico e definite dalla normativa Inoltre i supporti magnetici devono essere accompagnati: * dalla stampa delle sezioni anagrafiche (schede SA1 ed SA2) di tutte le unità locali, con la firma per esteso dei rispettivi dichiaranti; * degli attestati di versamento dei diritti di segreteria, uno per ogni dichiarazione contenuta nei supporti; * dell'elenco riepilogativo di tutte le dichiarazioni contenute nei supporti, secondo lo schema riportato in un apposito allegato alla normativa in questione. I supporti magnetici devono essere adeguatamente imballati, e la confezione esterna deve presentare una etichetta contenente i dati identificativi del mittente.
Se il Modello Unico di Dichiarazione viene presentato su supporto cartaceo, lo stesso deve essere compilato con inchiostro nero, con caratteri in "stampatello", senza cancellature, abrasioni o scritte aggiuntive
Si segnala che la Camera di Commercio di Vicenza mette a disposizione per chi lo desidera, sia gli stampati per la presentazione del MUD su supporto cartaceo, sia il supporto informatico per la presentazione su dischetto della dichiarazione.
IL DIRITTO DI SEGRETERIA
Allegato al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale va accluso anche il talloncino di versamento dei diritti di segreteria. La tariffa è così determinata: - Euro 10,00 per il modello presentato su supporto magnetico - Euro 15,00 per il modello presentato su supporto cartaceo Il versamento va effettuato sul c/c 13929369 intestato alla Camera di Commercio Artigianato Agricoltura - diritti di segreteria MUD - Legge 70/94
LA MODULISTICA
La modulistica da utilizzare per la dichiarazione relativa all'anno 2004 è formata dalle seguenti schede: - sezione anagrafica (SA1) - scheda riassuntiva (SA2) - sezione rifiuti (RIF) - (SR) - sezione rifiuti prodotti fuori dall'unità locale (RE) - sezione rifiuto ricevuto da terzi (modulo RT) - sezione destinazione del rifiuto (DR) - sezioni elenco trasportatori cui è stato affidato il rifiuto (TE) - sezione attività di gestione rifiuti (MG) - sezione intermediazione e commercio (INT e UO e UD) - sezione imballaggi (SMAT- STIP -SRIU)
E' stata inoltre predisposta una scheda "sezione comunicazione semplificata" che potrà essere utilizzata esclusivamente per i dichiaranti per i quali ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: - presentano la dichiarazione MUD su supporto cartaceo; - sono produttori di non più di tre rifiuti; - i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione; - per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari Ovviamente la "sezione comunicazione semplificata" non deve essere compilata da coloro che eseguono attività di gestione dei rifiuti.
Le altre sezioni riguardano le pubbliche amministrazioni
DICHIARAZIONE AMBIENTALE ANNUALE - PARTE RIGUARDANTE LE IPPC (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE - 30 APRILE 2005
In relazione a questo capitolo, si deve precisare che riguarda solo pochissime aziende, che peraltro hanno già attivato le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata riguardanti più aspetti ambientali.
Queste aziende hanno l'obbligo di presentare entro il 30 aprile di ogni anno, una comunicazione inerente i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo. Questo obbligo è previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, e riguarda esclusivamente i gestori degli impianti in esercizio di cui all'allegato I, del decreto citato, e che di seguito viene riportato.
L'obbligo della comunicazione, e i relativi dati, rientrano fra quelli previsti dal modello unico dichiarazione ambientale (quello utilizzato anche per il MUD- rifiuti). Di conseguenza il termine per la presentazione è il 30 aprile.
Per presentare la comunicazione in questione, si devono obbligatoriamente seguire le istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati, collegandosi per via telematica al sito www.sinanet.apat.it cercando il capitolo "INES2004".
Allegato I Categorie di attività industriali
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto. 2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. 1. Attività energetiche 1.1 Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW (1) 1.2 Raffinerie di petrolio e di gas 1.3 Cokerie 1.4 Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli. 2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati. 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera a 50 kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora. 2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 2.5. Impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elottrolitici; b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elottrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3
3. Industria dei prodotti minerali. 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto. 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 4. Industria chimica.
4. Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. 4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) sostanze coloranti e pigmenti; k) tensioattivi e agenti di superficie 4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio 4.3 Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) 4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi 4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 4.6 Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi
5. Gestione dei rifiuti Salvi l'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1) 5.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (2) , con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno 5.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (3), e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (4), con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora 5.3 Impianti per l'eliminazione o il recupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno 5.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con capacità totale oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti --------------------- (1) GU n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2 luglio 1994, pag. 28). (2) GU n. L 194 del 25 luglio 1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 48). (3) GU n. L 163 del 14 giugno 1989, pag. 32. (4) GU n. L 203 del 15 luglio 1989, pag. 50. ---------------------
6. Altre attività 6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera 10 tonnellate al giorno. 6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito. 6.4. a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; b) Trattamento e trasformazione destinati, alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: - materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; - materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale); c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di lire 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua). 6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di : a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) 750 posti scrofe. 6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno. 6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
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