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D.M. 16 gennaio 2004, n. 44: recepimento della nuova direttiva, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali. Potrebbe riguardare tutti quelli che usano solventi. Riguarda certamente le aziende di pulitintolavanderia
Con il D.M. 16 gennaio 2004 n° 44 viene recepita la direttiva europea 1999/13/CE, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali. Il suddetto decreto si rivolge ad attività che impiegano solventi nel ciclo produttivo, al di sopra di una determinata soglia di consumo, definita come valore di consumo di solvente immesso in un impianto. L'Allegato 1 al D.M. 44/04 riporta l'elenco delle attività coinvolte, le corrispondenti soglie di consumo (espresse in tonnellate/anno) e la descrizione dell'attività o del processo. Per una migliore comprensione di questo elenco, è stato predisposto uno schema con la descrizione semplificata delle attività incluse.
Le prescrizioni previste nel D.M. 44/04 riguardano: 1) valori limite di emissione negli scarichi gassosi (solventi emessi da un camino o da un dispositivo di abbattimento), nelle emissioni diffuse (solventi emessi nell'aria, nel suolo e nell'acqua, inclusi quelli rilasciati nell'ambiente esterno tramite finestre, porte, sfiati ed aperture) e valori limite di emissione totale (come somma delle emissioni negli scarichi gassosi ed emissioni diffuse); 2) criteri temporali di adeguamento e 3) metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti.
I valori limite, determinati per ogni attività e per tipologia di scarico (scarichi convogliati, emissioni diffuse ed emissioni totali) sono indicati nell'Allegato 2 o nell'Allegato 3 al suddetto decreto. Il rispetto dei valori limite si ottiene applicando le migliori tecniche disponibili, con particolare riferimento a: 1) materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici; 2) ottimizzazione dell'esercizio e della gestione degli impianti; 3) installazione di idonei dispositivi di abbattimento (se necessario).
Il gestore, secondo le prescrizioni previste nel decreto di autorizzazione e almeno una volta all'anno, fornisce alla Provincia tutti i dati per la verifica della conformità dell'impianto. Per fare ciò, il gestore: a) installa apparecchiature per la misura delle emissioni ed effettua misurazioni di COV continue o periodiche; b) elabora ed aggiorna un piano di gestione dei solventi, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 4 al suddetto decreto.
La Provincia indica nelle nuove autorizzazioni l'emissione totale annua e la periodicità di aggiornamento del piano di gestione.
Il gestore di un impianto esistente (impianto la cui autorizzazione alle emissioni in atmosfera è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente decreto, cioè del 12/03/04) deve adempiere alle seguenti prescrizioni. Entro il 12/03/05, deve presentare una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività che superano la soglia di consumo dell'Allegato 1, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la qualità e la quantità delle emissioni. Nel caso in cui le emissioni superino i valori limite, deve presentare un progetto di adeguamento, indicando le misure che si intendono adottare per rispettare le prescrizioni. Entro il 31/10/07, il gestore dovrà adeguare l'impianto, sia in termini di rientro nei limiti di emissione previsti dal presente decreto, sia nel dotarsi di apparecchiature per la misurazione delle emissioni.
Dal 12/03/04 i nuovi impianti sono soggetti alle prescrizioni contenute nel D.M. 44/04.
Una nota particolare si deve fare sulle pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Tali attività erano escluse dagli adempimenti previsti dal D.P.R. 203/88, in quanto attività ad inquinamento atmosferico poco significativo (punto 1 dell'Allegato 1 al D.P.R. 25/07/91) e quindi non soggette ad autorizzazione. L'Allegato 1 al D.M. 44/04 le include di fatto tra le attività che devono adeguarsi alle prescrizioni previste. In particolare, secondo il suddetto decreto, si considerano esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco dei pellami, escluse pellicce, e di tessuti, nonché le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (12/03/04), che entro il 12/03/05 comunichino alla Provincia di avvalersi all'autorizzazione generale. Il gestore dell'impianto viene esentato dall'installare apparecchiature per la misurazione delle emissioni. La Provincia di Vicenza ha predisposto un modulo per la richiesta dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e per il piano di gestione dei solventi. Questa documentazione è disponibile presso la Divisione Ambiente.
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Attività o processo |
Soglia minima di consumo di solvente (tonnellate/anno) |
Descrizione dell'attività o del processo |
| 1) Rivestimenti adesivi |
>5 |
Il processo prevede l'applicazione di un adesivo ad una superficie (ad eccezione dei rivestimenti e dei laminati adesivi impiegati nelle attività di stampa). |
2) Rivestimento di: a) autoveicoli (autovetture nuove, cabine di autocarri, furgoni e autocarri, autobus) b) rimorchi c) superfici metalliche e di plastica d) superfici di legno e) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta f) cuoio |
a) > 0,5 b) > 0,5 c) > 5 d) > 15 e) > 5 f) > 10 |
In questo processo un film continuo di rivestimento (preparato applicato ad una superficie per ottenere un effetto decorativo, protettivo o funzionale) viene applicato una o più volte.Non è compreso il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e di spruzzatura chimica. |
| 3) Verniciatura in continuo (coil coating) |
> 25 |
Si tratta dell'applicazione di un rivestimento filmogeno o con lamine in un processo in continuo di acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio. |
| 4) Pulitura a secco |
Sono incluse tutte le puliture |
Pulitura con solventi di indumenti, di elementi di arredo e di prodotti di consumo analoghi (ad eccezione della rimozione manuale di macchie e chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento). |
| 5) Fabbricazione di calzature |
> 5 |
Produzione di calzature o parti di esse |
| 6) Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi |
> 100 |
In questa attività i prodotti sono ottenuti mediante miscelazione di pigmenti, di resine e di materiali adesivi con solventi organici o altre basi. E' compresa l'attività di dispersione e di dispersione preliminare, di correzioni di viscosità e di tinta, e l'operazione di riempimento del contenitore con il prodotto finale. |
| 7) Fabbricazione di prodotti farmaceutici |
> 50 |
Si tratta di processi di sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici |
8) Stampa a) flessografia b) offset c) laminazione d) rotocalcografia per pubblicazione e) rotocalcografia f) offset dal rotolo g) laccatura |
a) > 15 b) > 15 c) > 15 d) > 25 e) > 15 f) > 30 g) > 15 |
Riproduzione di testi o di immagini nella quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro è trasferito su qualsiasi tipo di superficie. Sono comprese le tecniche correlate di verniciatura, rivestimento e laminazione. |
| 9) Conversione di gomma |
> 15 |
Qualsiasi attività di miscela, macinazione, dosaggio, calandratura, estrusione, vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e operazioni ausiliarie per trasformare la gomma in prodotto finito. |
10) Pulizia di superficie: a) con sostanze o preparati cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione - D.L. 03/02/1997 n° 52; composti organici alogenati b) altri casi |
a) > 1 b) >2 |
Utilizzo di solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura, ad esclusione della pulizia delle attrezzature. Non sono incluse le puliture a secco. |
| 11) Estrazione di olio vegetale e grasso animale; raffinazione di olio vegetale |
> 10 |
Estrazione di olio vegetale da semi e da altre sostanze vegetali, lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi, depurazione di grassi e olii vegetali. |
| 12) Finitura di autoveicoli (inclusa attività associata di sgrassatura) |
> 0,5 |
Rivestimento degli autoveicoli eseguito ai fini della riparazione, manutenzione o decorazione e rivestimento originale degli autoveicoli, al di fuori degli stabilimenti di produzione; rivestimento di rimorchi e semirimorchi. |
| 13) Rivestimento di filo per avvolgimento |
> 5 |
Rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, di motori ecc. |
| 14) Impregnazione del legno |
> 25 |
Applicazione al legno di antisettici. |
| 15) Stratificazione di legno e plastica |
> 5 |
Attività di produzione di laminati tramite adesione di legno con legno, plastica con plastica o legno con plastica. |
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